Un'introduzione a tre voci alla Costituzione Italiana

 

A parer mio tutti gli articoli sono ugualmente importanti, alcuni mi hanno colpito in particolar modo. Naturalmente non conoscendo approfonditamente il diritto, quelli in cui mi sono maggiormente identificata sono i principi fondamentali e la parte prima della costituzione titolata: “dei diritti e dei doveri dei cittadini”.

All’articolo 1 viene citata quella che è la forma di stato e tale articolo recita: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. Tale sovranità viene esercitata in modo indiretto tramite Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica.

In fondo pero’ la sovranità del popolo non rispetta più quel concetto originario che l’epoca liberale aveva tanto esaltato. Ogni nostra decisione dovrebbe essere concretizzata da parlamentari e ministri e garantita dal presidente della repubblica, i programmi I programmi delle elezioni dovrebbero essere rispettati in quanto espressione della volontà popolare. I mandati conferiti dovrebbero essere revocabili, nel momento in cui noi cittadini non fossimo accontentati, ma tutto ciò purtroppo non succede. La repubblica: riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Assicura l’uguaglianza sostanziale per ogni cittadino, tutela le minoranze linguistiche, la libertà delle confessioni religiose, lo sviluppo delle culture, la ricerca scientifica etnica, ripudia la guerra e riconosce che la libertà personale di ogni soggetto è inviolabile. Riconosce ogni espressione della libertà ma non fa si che venga concretizzato il pensiero di ognuno anche se è libero di esporlo.

Quell’articolo che secondo me va messo più in discussione è l’articolo 3 quando dichiara che “è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale”.

Io penso che questo articolo si attenga solo alla teoria e gli sforzi per metterlo in pratica siano ben pochi. In fondo la disuguaglianza sociale rimane, e questo condiziona molto la vita di un cittadino povero rispetto ad uno ricco.

Insomma, gli articoli che posso vedere concretizzati nella vita di oggi sono ben pochi e molti rimangono solo teorici.

Orsola Lejeune

 

Credo che la Costituzione sia ancora attuale, in quanto mette alla base del nostro ordinamento sociale dei valori che devono ispirare la vita democratica di un Paese come il nostro. Ciò che spinge a riflettere, è come alcuni uomini politici del nostro tempo considerano le affermazioni che vi sono contenute. In questa campagna elettorale abbiamo sentito parlare di una riforma del sistema giudiziario, secondo la quale il Parlamento, ogni anno, dovrebbe decidere le materie di indagine dei magistrati. Ma io leggo all’art.104: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Quando vedo scritto all’art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione...”, mi chiedo perché un anno fa si è cercato di fermare una manifestazione come il Gay Pride, o perché c’è chi protesta contro la costruzione di moschee. Poco tempo fa c’era chi chiedeva la secessione, ma all’art. 5 vedo “...una e indivisibile...”. C’è chi tenta di tappare la bocca ai giornalisti, agli insegnanti, alla storia del nostro Paese, ma la Costituzione difende la libertà di stampa, di pensiero, di opinione. E c’è perfino chi difende le persone che costruiscono le loro case abusivamente nei pressi della Valle dei Templi ad Agrigento, ma la Costituzione “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Inoltre, in tempi in cui per svolgere al meglio la funzione di Presidente della Camera dei Deputati si chiede aiuto alla Madonna di S. Luca e si saluta il Papa, mi fa piacere sapere che almeno nell’art.7 della Costituzione, lo Stato Italiano sia descritto come “indipendente” dalla Chiesa Cattolica. Valori come l’uguaglianza, la coesione sociale, l’importanza del lavoro e del sacrificio personale per il raggiungimento di un bene comune, devono essere rispettati, ed è importante che la carta principale del nostro Stato sia lì a ricordarcelo.

Patrizio Mecacci

 

A mio avviso tutti o quasi tutti gli aspetti ed i temi presentati dalla Costituzione Italiana sono importanti ed occupano un posto di rilievo notevole nella vita attuale del nostro Paese.

Partendo dal principio primo, fondamentale: “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.

Già questo primo concetto rende significativa al massimo la Costituzione nell’Italia di oggi, perché esprima subito la direttiva verso la quale il nostro Paese è e deve essere sempre improntato.

A questo primo principio poi se ne aggiungono altri 11 riguardanti l’inviolabilità dei diritti umani, la libertà personale, l’eguaglianza, il diritto al lavoro, la tutela della minoranze, la tolleranza delle religioni, i rapporti tra Stato e Chiesa … tutti significativi e fondamentali per la nostra società che su questi deve basarsi.

Un problema grande che in quest’ultimo periodo ha messo in discussione l’ottavo articolo dei principi fondamentali della Costituzione  è quello che esplica il rapporto che deve intercorrere tra tutte le confessioni religiose e l’ordinamento giuridico italiano.

Con il grande afflusso di stranieri e quindi di nuove culture e religioni si è presentato il problema di come appunto la legge italiana dovesse porsi a usanze e comportamenti diversi dai nostri che certo secondo la Costituzione meritano massimo rispetto ma che purtroppo allo stesso tempo, in alcuni casi vanno contro alcuni principi di questa.

Un  esempio pratico: il ruolo della donna in diverse culture è molto diverso da quello della donna italiana  che gode degli stessi diritti dell’uomo…

 Questo problema è stato ed è oggetto di discussione e già ciò fa notare quanto siano significative le leggi dettate dalla nostra Costituzione che ci pongono di fronte a grandi “nodi” da sciogliere.

Spostandosi poi dai 12 principi fondamentali, altri aspetti importanti per i quali la costituzione acquista un ruolo di grande rilievo sono quelli relativi all’ordinamento della Repubblica che organizzano il sistema di governo in modo preciso ed accurato: si parla della composizione del Parlamento, del Senato, delle elezioni dei deputati e dei senatori, del ruolo fondamentale di questi due organi in base anche al loro potere  di formulare e approvare leggi…

Si esplicano le funzioni del Presidente della repubblica . Si parla inoltre delle crisi di governo, della pubblica amministrazione, degli organi ausiliari, della magistratura e delle loro funzioni .

Molti altri aspetti importanti poi della costituzione vengono espressi in merito all’organizzazione, alla parziale autonomia delle Regioni, al referendum, argomento che in quest’ultimo  periodo ci ha toccato molto da vicino e infine alla Corte Costituzionale , organo importantissimo indipendente da altri organi che giudica la legittimità o l’illegittimità delle leggi, sia dello Stato che delle regioni contro le cui decisioni non è ammessa alcuna impugnazione.

La nostra Costituzione in conclusione è la base della nostra  società che nei grandi come nei piccoli aspetti della sua esistenza deve consultarla e rispettarla.

Come già accennato all’inizio  tutti gli aspetti della nostra Costituzione la rendono significativa nella società di oggi e questo perché è proprio tutta la società odierna che si basa e si deve basare su questa.

Laura Falai

 

 

 

Un commento alla Costituzione della Repubblica Italiana, articolo per articolo

 

Art.1

 L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro perché possa continuare a svilupparsi economicamente nel tempo.

Ma questa frase possiede un valore molto importante soprattutto per ciò che esclude: nella nostra nazione infatti non vengono tenuti in considerazione titoli nobiliari e ricchezze ereditate, ma il cittadino viene valutato relativamente alla sua capacità di contribuire al progresso della società.

Va comunque attribuito un ampio significato alla parola “lavoro”: infatti non si allude al solo lavoro manuale, ma si intende qualunque impiego socialmente utile compreso lo studio.

E’ quindi da notare l’importanza attribuita al lavoro soprattutto nell’articolo 4 in cui viene detto, non solo che si ha il diritto di lavorare, ma anche che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

 

Art.7

 Nell’articolo 7 si afferma che lo Stato e la Chiesa sono due ordini indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi ai quali sono state apportate modifiche accettate da entrambi le parti. Con questi i costituenti ribadivano la validità dei Patti che sembravano la giusta soluzione per evitare una divisione tra parte laica e parte ecclesiastica. Come si giunse allora agli accordi del 1929? Per saperlo bisogna ritornare al XVI secolo, quando insieme all’affermarsi della Riforma Protestante e con il nascere delle monarchie nazionali, il potere religioso era subordinato a quello civile. Nei paesi riformati, infatti, la popolazione doveva professare la religione del sovrano; ma anche nei paesi cattolici lo Stato tutelava si la fede cattolica, ma nel caso i due poteri si fossero incontrati su problemi di comune interesse, era sempre l’autorità dello Stato a prevalere. Durante il XIX secolo però nacque l’idea del separatismo: la Chiesa e lo Stato erano cioè visti come ordini indipendenti, ciascuno dei quali doveva cercare di non interferire sulle attività dell’altro. Si può citare la frase nella quale Cavour dice “Libera Chiesa in libero Stato” per definire ancora meglio questo concetto, che però rimase tale, non essendo stata accettato da Pio IX che lo condannò come uno degli errori dell’età contemporanea. Dopo la presa di Roma da parte dello Stato italiano nel 1871 fu approvata la legge delle guarentige che garantiva l’inviolabilità del Papa implicando la possibilità di avere delle guardie armate; attribuiva al pontefice i palazzi del Vaticano, del Laterano, della Cancelleria e la villa di Castelgandolfo; garantiva la libertà di comunicazione e di rappresentanza e una dotazione di 3.250.000 £ l’anno etc… Nel complesso ad ogni modo questa legge fu uno dei motivi che fecero sopravvivere le discordie tra laici e cattolici. Soprattutto questi ultimi credevano che la Chiesa fosse stata privata della propria libertà (in effetti le fu tolto il potere temporale). Il problema fu risolto nel 1929, quando furono sottoscritti da Benito Mussolini i Patti Lateranensi. Essi sono divisi in tre parti: un trattato, una convenzione finanziaria e un concordato. Nella prima parte la Chiesa riconosceva il regno d’Italia con capitale Roma, l’Italia allo stesso modo riconosceva lo Stato della Città del Vaticano sotto l’autorità del pontefice. Nella seconda parte si affida un’elevata somma di denaro alla Chiesa, nella terza l’insegnamento della religione cattolica fu esteso dalla scuola elementare agli istituti d’istruzione secondaria. A Roma fu attribuito un carattere sacro; furono concessi dei privilegi ai membri del clero; lo Stato fece sì che l’azione cattolica fosse svolta al di fuori di ogni partito e altre cose ancora. Con il passare del tempo però la Chiesa finì col riconoscere il valore della libertà religiosa, che nei precedenti Patti era stata come violata. La conseguenza fu che nel nuovo Concordato sottoscritto nel 1984 ci fu anche l'innovazione di non riconoscere come sola religione dello Stato quella cattolica e di lasciare la facoltà di scegliere di potersi avvalere o no della dottrina cristiana. Inoltre dal primo gennaio 1990 sono cessati i finanziamenti diretti alla Chiesa.

 

Art.8

 L’articolo 8 della Costituzione italiana sancisce libertà di religione per tutti coloro che ne professano una diversa da quella cattolica.

Lo Stato dunque si deve impegnare a rispettare le idee di ciascuno, ammesso che non siano dannose per lo Stato stesso, e non può in alcun modo compiere atti o esprimere comportamenti limitanti la personalità, sia sul piano civile e politico che sociale.

Inoltre, da ciò che è scritto nell’articolo, lo Stato riconosce l’uguaglianza sia formale che sostanziale dei cittadini indipendentemente dal credo professato, nonché uguale libertà di tutte le confessioni religiose; deve però impegnarsi per garantire un sistema in cui i credo religiosi possano convivere tranquillamente per non intaccare l’equilibrio sociale, fondamentale per il rispetto delle libertà di ogni singola persona.

Io sono d’accordo che nel nostro paese siano presenti persone di altra religione:

ciò, infatti, può risultare molto importante sia per riuscire a convivere con persone diverse da noi, sia per conoscere altri modi di vita e altre culture; tali persone però, devono rispettare allo stesso modo le diverse realtà religiose presenti nel nostro paese, le nostre idee e la nostra cultura. Qualora tale rispetto venisse meno, le autorità italiane hanno piena facoltà di intervento.

 

Art.10

L’articolo 10 della Costituzione Italiana prevede il diritto di asilo per le persone alle quali, nel loro paese, è stato negato l’esercizio delle libertà democratiche. La Costituzione è nata negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, anni in cui in Italia regnava il fascismo, il cosiddetto regime totalitario, dove erano normalità censura e proibizioni. Forse quest’articolo è stato creato nel tentativo di riparare alla situazione di totale repressione delle libertà che c’era durante gli anni del fascismo. Secondo me, infatti, senza questo tentativo di dare una risposta agli avvenimenti italiani della Seconda Guerra Mondiale, i padri della costituzione non si sarebbero preoccupati più di tanto se nei paesi stranieri venivano negate certe libertà. E’ infatti un articolo che è poco importante dal punto di vista dell’italiano, ma che pone il nostro paese al livello delle altre democrazie. Ora, poi, con la nascita dell’Europa Unita e la formazione di un’identità internazionale, l’articolo 10 assume un’importanza fondamentale poiché concede quell’asilo che in passato era concesso solo dalla Chiesa, e garantisce i diritti dello straniero, equiparato ad un cittadino italiano, e sono molti gli stranieri che oltrepassano le frontiere del nostro paese. Il comma 4 dell’articolo 10 ci dice che non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. Esempio calzante dell’importanza di questo comma è il caso Ocalan: egli faceva parte del popolo dei Curdi. Già dal 1920 essi chiesero, senza successo, un loro territorio indipendente, dal 1970 al 1991 vi furono anni di guerre e ribellioni, dove persero la vita milioni di curdi. Ocalan era il responsabile del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), un partito di guerriglia, e si rifugiò in Italia perché condannato a morte nel suo paese. L’Italia rispose negativamente a tutte le numerose richieste di estradizione. Ovviamente, per i reati di genocidio o terrorismo, il divieto di estradizione non vale, reati per i quali l’estradizione è consentita sia per lo straniero che per il cittadino italiano.

Per quanto riguarda l’ammissione o l’espulsione dello straniero dallo Stato, la Costituzione non pone alcun limite, e vi sarebbe quindi piena libertà per lo Stato di accogliere o respingere questi stranieri. Molti di loro fuggono dal loro paese perché devastato dalle guerre o dalla povertà, e l’Italia è pronta ad accoglierli, respingendo solo quelli che vanno contro la legge con le loro azioni. Nonostante però le “politiche di stop” per l’immigrazione, il numero degli immigrati in Europa comunitaria ha raggiunto i 900.000, ed il nostro paese dovrà predisporre più incisive linee d’intervento, poiché è prevedibile che la società del futuro sia un’integrazione tra etnie diverse; per questo l’Italia necessita di interventi relativi alle strutture d’accoglienza, ai servizi e al riconoscimento di diritti civili e politici. In conclusione, con l’articolo 10 si garantiscono tutti i diritti civili dello straniero che si rifugia nel nostro paese per motivi politici.

 

 

 

Art.14

L’articolo 14 tratta il diritto di libertà personale applicato al domicilio (art.13) cioè la casa in cui si abita e tutti i luoghi non aperti al pubblico.

In base a quest’articolo il domicilio è inviolabile, e può essere violato solo dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. In casi di “necessità e urgenza” la forza pubblica può intervenire senza autorizzazione, ma entro 48 ore deve informare l’autorità giudiziaria.

Sono previste delle deroghe speciali per le ASL e le organizzazioni adibite alla tutela della salute dei lavoratori, che in caso di emergenza sanitaria o di incolumità pubblica possono intervenire senza un’autorizzazione preventiva.

 

Art.16

 L’articolo 16 dice che ogni cittadino ha il diritto di circolare in tutto il territorio nazionale, tranne le specifiche limitazioni previste per motivi di sanità o di sicurezza.

L’articolo ha anche la funzione di impedire le restrizioni legate a motivi politici.

I limiti della circolazione per gli automobilisti, in funzione della regolamentazione del traffico, non hanno niente a che fare con l’articolo 16.

La libera circolazione è favorita anche dalle recenti norme europee, grazie alle quali il passaggio dei cittadini europei, da un paese all’altro, è favorito, poiché sono stati aboliti i controlli dei passaporti e delle carte d’identità alle frontiere.

 

Art.17

 “I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi”. Così recita la prima parte dell’articolo 17. Ciò vuol dire che ogni cittadino può indire un comizio o un corteo pubblico da far sfilare, in segno di protesta o di ringraziamento, per le vie della città. A mio parere è questo uno dei principali aspetti distintivi tra democrazia e totalitarismo: infatti nei regimi totalitari, ancora esistenti in alcune parti del mondo, non sono concesse riunioni pubbliche, ma sono permesse ai soli sostenitori del regime, basti ricordare le manifestazioni dei balilla durante il regime fascista o le repressioni sovietiche avvenute in Ungheria nel 1956 ai danni dei manifestanti conto il regime.

A differenza dei regimi totalitari, nelle democrazie può essere svolta qualsiasi tipo di manifestazione pacifica e di protesta anche se ancora oggi la parte contestata cerca di mettere in cattiva luce i manifestanti attraverso discorsi che li fanno apparire disinformati sui motivi della contestazione, contro il bene della nazione e molto spesso violenti e disadattati. Un fatto ancora più grave, le cariche della polizia ordinate senza alcun motivo dai contestati che, quasi sempre, sono i cittadini più potenti del paese.

Comunque bisogna essere orgogliosi di questa conquista che è una delle più grandi della nostra democrazia.

 

Art.18 

L’articolo 18 della Costituzione italiana garantisce ad ogni cittadino il diritto di associarsi liberamente.

A differenza della riunione, l’assemblea si caratterizza per un legame più stretto tra i partecipanti per vari fini, culturali o sportivi.

Si prevede la piena libertà di organizzarsi per fini religiosi o di culto, la libertà di dare vita ad organizzazioni sindacali ed inoltre la libertà di associarsi, come dice l’articolo 49, “ in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

L’articolo 18 prevede anche una serie di limiti indiscutibili, oltre ai quali ogni forma associativa deve considerarsi per certo illegittima.

Un primo limite deriva dal divieto che la legge penale può attuare per le associazioni che perseguono un fine criminoso; sono punite le associazioni sovversive, le associazioni con finalità terroristiche e di ribaltamento dell’ordine democratico e le associazioni antinazionali.

Non saranno posti divieti a quelle associazioni che svolgono un’attività contraria agli ordinamenti politici che sono costituiti nello Stato, perché in uno Stato di libertà, quale è fondato dalla nostra Costituzione, è consentita l’attività di associazioni che propongono il cambiamento degli ordinamenti politici esistenti,  purché svolgano la loro attività in modo democratico, attraverso il dibattito e senza far ricorso alla violenza.

Un altro limite deriva dal divieto di dare vita ad associazioni segrete che hanno fini criminosi, poiché si è stabilito che l’associazione segreta che non persegue tali fini non può considerarsi illegittima.

L’ultimo limite deriva dal perseguimento di fini politici mediante organizzazioni di tipo militare: ovvero, associazioni costituite in nuclei che hanno un ordinamento gerarchico e una disciplina analoghi a quelli militari.

 

Art.29

 Il primo articolo della parte dei diritti e dei doveri sui rapporti etico-sociali riguarda la famiglia.

Lo Stato riconosce i diritti della famiglia che si forma con il matrimonio tra l’ uomo e la donna.

Inoltre alla base del matrimonio c’è l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

La legge individua delle garanzie per l’unità familiare che possono costituire anche dei limiti per l’uguaglianza dei coniugi; ad esempio, in caso di separazione ed affidamento dei figli, la legge può decidere, dietro comprovati motivi, di affidare questi ultimi solo ad un coniuge.

Nel primo comma la Costituzione definisce la famiglia come società naturale, che si costituisce tale con il matrimonio.

La chiama società naturale per dare importanza ad essa non solo come nucleo familiare ma anche ai suoi rapporti con i membri della società esterna.

Successivamente alla nascita della Costituzione, nel 1970, è stata introdotta la legge sul divorzio, che  tutela giuridicamente lo scioglimento del matrimonio.

 

Art.32

 Nel I comma dell’articolo 32 la Repubblica si prende la responsabilità di tutelare la salute, essendo essa il diritto fondamentale degli individui ed interesse comune per la collettività. Ma l’individuo è rapportato solo alla società e all’ambiente in cui vive, cosa molto grave poiché il cancro ed altre patologie cardiache sono proprio la conseguenza per lo stress da lavoro, della vita urbana e del degrado ecologico. Quindi bisogna che la medicina non sia solo curativa, ma anche e soprattutto preventiva, prendendo in considerazione il fatto che la salute individuale è strettamente collegata alla salute collettiva. Con la legge del 1978, per assicurare a tutti un’adeguata assistenza sanitaria, il territorio italiano è stato suddiviso in 665USL (Unità Sanitarie Locali), le cui competenze vanno dal controllo sui farmaci alla lotta contro l’inquinamento. Ogni cittadino sceglie liberamente il proprio medico e riceve un libretto sanitario dove poter annotare le evoluzioni più importanti del proprio stato di salute. Ma i lati positivi sono pochi: queste strutture hanno infatti poca serietà ed efficienza; ma non solo: il disagio è aumentato con l’introduzione dei ticket sui farmaci, l’abolizione della stessa riforma con un conseguente ritorno ad un regime privatistico della sanità e un attribuzione del controllo ambientale ad organismi regionali. Va ricordato comunque che nel 1946 venne istituita l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con sede a Ginevra. Essa deve difendere la salute in tutti i paesi del mondo, in particolare in quelli sottosviluppati, e deve combattere le malattie più pericolose; la salute internazionale in periodi di guerra fu ad ogni modo affidata alla Croce Rossa. Nel II comma dell’articolo 32 invece si assicura che nessuno può subire un trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che comunque la legge stessa non può violare i limiti imposti dalla dignità della persona umana. Questo però ha fatto insorgere grandi dibattiti sull’eutanasia (dal greco eu-thanatòs = buona morte). Ne esistono di vari tipi: terapeutica, eugenica, economica, attiva, passiva…, ma tutte hanno in comune la fase terminale. Con questo termine si definisce uno stato patologico incurabile a cui segue la morte, che può essere ritardata. Mantenere in vita un malato in queste condizioni può violare la dignità umana, anche se allo stesso tempo il medico ha sempre il dovere di curare il malato per evitare la morte e non per darla.

 

Art.36

 Questo articolo, che riguarda tre punti, impone prima di tutto il pagamento da parte del datore di lavoro di un salario proporzionato alla quantità e qualità di lavoro svolto, poi la durata massima della giornata lavorativa e infine il riposo settimanale e le ferie retribuite annuali. Oggi però soprattutto il primo punto viene trasgredito; molte persone sfruttano i loro lavoratori, che nella maggior parte dei casi sono immigrati (extra comunitari o bambini), facendoli lavorare, al nero, per un tempo molto maggiore del previsto, trascurando così anche il secondo punto, e pagando salari bassissimi che non permettono certo il mantenimento di un’intera famiglia. E’ anche vero che questi lavoratori sono a nero e del tutto illegali, e pertanto sono da considerarsi un caso a parte, ma è anche vero che molti lavoratori pur lavorando in grandi industrie e legalmente ricevono un salario non ancora sufficiente a sfamare una famiglia composta anche solo da tre persone. Un altro punto di questo articolo che vorrei sottolineare è il pagamento per qualità: dovremmo capire meglio che cosa si intende per qualità. Oggi infatti moltissime persone pur lavorando male e trascurando il proprio lavoro vengono pagate molto. E poi su che base si giudica se un lavoratore ha fatto il suo dovere ? E allo stesso tempo chi giudica, tutela e agevola il tutore di lavoro ?

 

Art.38

 Nell’articolo 38 della Costituzione italiana viene garantita l’assistenza sociale per tutti coloro che ne hanno bisogno (un esempio è il Servizio Sanitario Nazionale che assicura l’assistenza a tutti i cittadini) e la previdenza in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale etc… Il problema di garantire una fonte di sostentamento per impossibilità di lavoro temporanea o permanente si pose fin dall'Ottocento, quando nacquero le società di Mutuo Soccorso, alle quali però aderirono solo coloro che potevano permettersi di pagare il contributo. Ma questa situazione non poteva rimanere così, perché l’allarme per gli infortuni sul lavoro rimase. Per questo in Germania nel 1883 si impose, per legge, ai datori di lavoro, di assicurare i propri dipendenti. Nel 1898 una legge analoga venne approvata anche in Italia. Nasce quindi la previdenza sociale che fu chiamata “assicurazione sociale”. Le leggi fondamentali che regolano questo sistema risalgono agli anni ’30, quando furono creati l’INSP, l’INAIL e l’INAM.

 

Art.43

 Tra i limiti che possono essere imposti alla libertà di iniziativa economica il più importante è quello previsto dall’articolo 43.

Lo Stato infatti può decidere di riservare per sé determinate attività economiche che non sono ancora svolte da imprenditori (come potrebbe essere lo sfruttamento delle risorse del fondale marino) oppure può decidere che altre attività, che erano già svolte da imprenditori privati, siano espropriate affinché vengano svolte direttamente dallo Stato o da altri enti pubblici.

La decisione di riservarsi in via esclusiva determinate attività economiche ( come il commercio delle sigarette) e di espropriare attività economiche già svolte da altri imprenditori (come per l’energia elettrica ora gestita dall’Enel) deve essere stabilita in apposite leggi e soltanto per fini comuni all’intera nazione. Questi interventi, inoltre, possono essere attuati solo nei casi previsti dalla Costituzione: servizi pubblici essenziali come i trasporti, fonti di energia, monopoli come quello del sale.

 

Art.48

 Il diritto al voto, che per noi rappresenta la più normale espressione di democrazia, ha in realtà una storia lunga e complessa. Anche se questo diritto oggi è quasi scontato, bisogna ricordare che in Italia si è raggiunto il suffragio universale solo il 2 giugno 1946, quando, caduto il fascismo, si doveva scegliere tra la formazione di una repubblica o di una monarchia.

Il voto è entrato a far parte della storia molto presto, ma, anche nell’antichità, questo era un diritto che apparteneva solamente agli uomini, per le donne si sono dovuti appunto aspettare tempi più recenti.

Nella storia del voto, non è stata una conquista importante solo quella del suffragio universale, ma anche quella del voto libero. Infatti, anche se non ci sono noti casi particolari, sappiamo che molto spesso le persone subivano minacce a causa delle quali erano costrette ad una determinata scelta. Inoltre nella storia non sono pochi i casi di truffe o falsificazioni di voti.

Per tutto questo, soprattutto noi donne, dobbiamo renderci conto della grande importanza di questo diritto e dovere civico che abbiamo conquistato.

 

Art.52

 Il servizio militare obbligatorio è un principio che si afferma per la prima volta durante la Rivoluzione Francese, ed esprime la parità dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro stato sociale ed economico. Sulla base della leva obbligatoria di massa, sono state combattute nel nostro secolo due guerre mondiali. Oggi in gran parte degli Stati occidentali il servizio militare obbligatorio è stato eliminato. Anche in Italia si vuole ora privilegiare la leva volontaria, probabilmente perché oggi non c’è più bisogno di un numero consistente di uomini per le iniziative militari.

 

Art. 68

 L’articolo 68 tratta delle garanzie di cui gode un membro del Parlamento. I primo comma stabilisce il principio di insindacabilità delle opinioni che il parlamentare esprime e del voto che esercita. Ciò significa che il parlamentare possiede la libertà di manifestare le sue opinioni; anche se l’articolo non specifica se essa è limitata all’interno del Parlamento, o estesa a tutta l’attività politica che ogni parlamentare comunemente svolge.

I commi 2 e 3  aggiungono ulteriori garanzie al membro del Parlamento: egli, infatti, non può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, privato della libertà o detenuto, salvo i casi di condanna definitiva o di reato colto in fragranza; inoltre è necessaria l’autorizzazione del Parlamento anche per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e per il sequestro di corrispondenza.

Questo articolo, elaborato dopo la dolorosa esperienza del fascismo, cerca di garantire la libertà del parlamentare sia dal punto di vista dell’opinione, sia dal punto di vista personale, evitando quelli che erano stati gli abusi e le intimidazioni, se non addirittura le violenze, che avevano disgregato il Parlamento, lasciando spazio alla dittatura.

Mentre non esiste ombra di dubbio sulla validità e sull’applicabilità del primo comma dell’articolo, il secondo e terzo comma offrono delle riflessioni più complesse. Infatti, è indubbio che il parlamentare debba essere garantito da tutte quelle procedure penali e limitative della libertà personale che potrebbero essere politicamente strumentalizzate dagli avversari politici; ed inoltre l’articolo tende a mantenere l'autonomia del potere legislativo rispetto ad una intromissione del potere giudiziario e dell’esecutivo. Nonostante ciò, negli ultimi anni si sono verificati casi di capovolgimento del senso di questo articolo, perché persone che avevano problemi giudiziari, sono state elette in Parlamento intenzionalmente allo scopo di salvarle da questi.

Si parla infatti di eccesso di garantismo, anche di fronte ad effettive responsabilità penali dei membri del parlamento, che hanno sollevato preoccupazioni di fondamentale importanza.

 

Art.69

 Come ormai tutti sappiamo, i membri del Parlamento ricevono degli stipendi che corrispondono a cifre elevatissime (circa 20 milioni di lire al mese), con l’aggiunta di piscine, palestre, viaggi, ristoranti e altre gratuità.

Ciò che fa pensare è che non si tratta né di esponenti politici di destra, né di sinistra, ma di tutti i parlamentari, che pur essendo completamente in grado di modificare questa ingiustizia, dato che sono loro stessi a fare le leggi, non se ne preoccupano, e continuano anno dopo anno ad aumentare i propri stipendi.

Sono colpita da questo fatto, ma particolarmente, dato che ormai dei comportamenti della destra italiana non mi stupisce più niente, rimango attonita di fronte al fatto che esponenti della sinistra, che credo siano molto più vicini a noi cittadini, non si preoccupino di prendere alcun provvedimento.

 

Art.70

 L’articolo 70 afferma che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato, cioè dalle due Camere che formano il Parlamento.

 

Art.71 

L’articolo 71 dice che l’iniziativa delle leggi spetta al Governo, a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali la Legge Costituzionale assegna questo compito, quali, per esempio, i consigli regionali.

Il secondo comma dell’articolo 71 afferma che l’ iniziativa delle leggi spetta anche al popolo che può esercitarla tramite la presentazione alle Camere di una proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori.

Tale proposta dovrà essere scritta in articoli.

 

Art.75 

L’articolo 75 della Costituzione italiana prevede che un referendum si possa effettuare se proposto da almeno 500.000 elettori o 5 consigli comunali. Esso serve a deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge, escluse però le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali. Le richieste di referendum lasciate presso la Cancelleria della Corte di Cassazione vengono esaminate singolarmente da un apposito ufficio. La Corte Costituzionale dovrà poi verificare se le richieste riguardano materie sulle quali al popolo è consentito di esprimersi. Se il parere è favorevole il Presidente della Repubblica indice il Referendum. La proposta verrà accettata se avranno partecipato alla votazione la maggior parte degli aventi diritto e se verrà raggiunta la maggioranza di voti.

 

Art.78 

In quest’articolo si afferma che solo le due Camere hanno il diritto di dichiarare lo stato di guerra e di conferire al governo i poteri necessari. Quest’articolo è forse uno degli articoli che ha maggiormente risentito della tragica esperienza della Seconda Guerra Mondiale: infatti in quel caso la guerra è stata voluta da un solo uomo, Mussolini, e per iniziare aveva avuto bisogno dell’approvazione di un solo uomo, il re. Invece adesso, anche se il capo dello stato volesse la guerra, essa dovrebbe avere l’approvazione di più di 450 elettori delle camere.

Avrei trovato però più giusto che l’approvazione o no delle guerre fosse decisa da un referendum, perché chi fa le guerre non sono i capi di stato, ma i semplici cittadini: infatti i primi stanno ai tavoli a trattare e i secondi sul fronte a morire.

 

Art.79 

L’articolo 79 della nostra Costituzione si occupa degli argomenti riguardanti l’amnistia, l’indulto e la grazia, chiamate anche “cause di clemenza”.

L’origine di queste istituzioni risale al potere di “clemenza sovrana” posseduto dal sovrano, che era incontestabile fonte di giustizia.

L’amnistia è un provvedimento con il quale lo Stato stabilisce di non punire gli individui che hanno commesso dei reati o rinuncia ad eseguire la pena già inflitta.

Essa è “propria”, quando è concessa prima che sia stata pronunciata la sentenza definitiva; “impropria”, quando avviene dopo la sentenza definitiva.

L’indulto è un provvedimento che agisce solo sulla pena già inflitta, condonandola tutta o parzialmente o la trasforma in un’altra, ad esempio: un detenuto condannato a cinque anni di carcere ottiene per così dire uno sconto di due anni e vi rimane solo tre.

Sia l’amnistia che l’indulto devono essere concessi con una legge decisa dai due terzi dei membri di ogni Camera e non possono essere applicati ai reati commessi dopo la proposta del disegno di legge.

La grazia, a differenza dell’amnistia e dell’indulto, è un provvedimento individuale riguardante una determinata persona.

La concessione di essa spetta soltanto al Presidente della Repubblica.

Naturalmente la grazia presuppone una condanna irrevocabile che non può più essere modificata.

Anche la grazia, come l’indulto, condona in parte o totalmente la pena stabilita o la trasforma addirittura in un’altra diversa, ad esempio: un condannato all’ergastolo che riceve la grazia, viene detenuto per un certo periodo di tempo e poi viene sottoposto a libertà vigilata.

 

Art.82 

L’articolo 82 dice che ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Per far questo, nomina fra i propri componenti una commissione formata da uomini scelti fra i vari gruppi politici. Le camere dispongono di vari strumenti per istituire le inchieste, tra questi il più importante è il “potere d’inchiesta”. In alcuni casi le due camere, nel momento in cui ritengono opportuno coinvolgere il parlamento nelle sua totalità, decidono di formare una commissione d’inchiesta costituita sia dai deputati che dai senatori (bicamerale). Le decisioni della commissione non hanno valore di sentenza, e si applicano a questioni di carattere politico più che giuridico.

 

Art.83 

Come ci dice l’articolo 83 della costituzione, in Italia il presidente della repubblica viene eletto dai membri del Parlamento. La nostra è quindi una repubblica parlamentare. Molti altri paesi, come la Francia e gli Stati Uniti, sono invece repubbliche a carattere presidenziale, dove il presidente è direttamente eletto dal popolo.

In questo periodo è in corso una pressione, da parte del nostro governo, affinché l’Italia si trasformi in una repubblica presidenziale. Questo non porterebbe solo a un cambiamento dal punto di vista elettorale, ma anche riguardo alle cariche e ai poteri conferiti allo stesso presidente della repubblica. Infatti, adesso, le sue funzioni sono ora formali, come i rapporti con gli stati esteri e altri compiti che sono strettamente legati alle decisioni del Parlamento.

Personalmente non ritengo giusto il cambiamento che l’attuale governo Berlusconi vorrebbe attuare: infatti, il presidente della repubblica in Italia, ha sempre avuto la caratteristica di dover essere il più neutrale possibile; con questo cambiamento, secondo me, sarebbe inevitabile un suo schieramento politico e potrebbe anche verificarsi un eccessivo accentramento di potere, per esempio se all’attuale governo di destra si affiancasse un presidente della repubblica dello stesso orientamento.

 

Art.84 

L’Articolo 84 asserisce che può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino. Ma come si fa ad avere la cittadinanza italiana, e di conseguenza, a godere dei diritti civili e politici? La cittadinanza italiana spetta in primo luogo ai figli naturali o adottivi, di padre e di madre italiani (anche se nati all’estero). In questo caso si è cittadini per diritto di sangue. Altri sono cittadini italiani per diritto di suolo. L’Italia concede la cittadinanza anche a chi nasce sul territorio italiano da genitori ignoti, o a chi nasce entro i nostri confini da persone che non hanno alcuna cittadinanza (gli apolidi), oppure da genitori che non trasmettono la loro cittadinanza ai figli perché le leggi del loro stato non lo prevedono. Ma la cittadinanza non si acquista solo al momento della nascita. Può diventare cittadino, infatti, anche uno straniero che sposa un cittadino italiano. E possono acquistare la cittadinanza, con decreto del Presidente della Repubblica, anche gli stranieri, che risiedono da almeno 5 anni in Italia. In questo caso si parla di cittadini “naturalizzati”.

Inoltre, per diventare Presidente della Repubblica, bisogna aver compiuto 50 anni. Io credo che mettere un limite di età sia assurdo, soprattutto se alto come questo. Capisco che per rivestire una carica importante come quella del Presidente è necessaria molta esperienza, ma poi non ci si deve lamentare se la nostra politica è vecchia, e c’è bisogno di menti fresche, di intelligenze giovani, che invece scarseggiano. Molto importante è invece che l’ufficio di Presidenza della Repubblica sia incompatibile con qualsiasi altra carica, perché altrimenti si rischierebbe di concentrare troppo potere nelle mani di uno solo. Per concludere penso che il ruolo di Presidente della Repubblica sia più rappresentativo che realmente esecutivo.

 

Art.86 

Il Presidente della Repubblica in relazione al potere legislativo, giudiziario, ed esecutivo, svolge varie funzioni che nel caso non sia in grado di adempiere, sono svolte dal presidente del senato. Entro quindici giorni dalla fine del mandato il Presidente della Camera indice una nuova elezione. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

 

Art.89 

In questo articolo è contenuta la differenza tra il nostro Presidente della Repubblica e quello di altri stati come gli USA o la Francia: infatti il nostro presidente non può prendere nessuna decisione legislativa o esecutiva senza l’approvazione degli organi di governo.

E’ quindi questo uno degli articoli della costituzione che stabilisce quanto sia formale la carica di Presidente della Repubblica, che tuttavia continua ad avere un ruolo morale e cioè il ruolo di simbolo dello stato italiano all’estero e il ruolo di guida del popolo italiano.

Questo articolo è anche una tutela contro eventuali tentativi, da parte di un singolo, di guidare da solo il timone dello stato.

Si può quindi affermare che al momento della sua stesura l’Assemblea Costituente ha giustamente tenuto conto della passata esperienza fascista che aveva visto alla guida dello stato un unico e poco intelligente uomo che aveva portato il paese stesso alla rovina e alla crisi più profonda.

 

Art.90 

L’articolo 90 della nostra Costituzione stabilisce che “il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per Alto tradimento o  per Attentato alla Costituzione”; quando questo si verifica, il Capo dello Stato è messo “in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”.

Questa norma costituzionale da una parte mette in evidenza l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica a svolgere le proprie funzioni; dall’altra fissa un’eccezione per i reati di Alto tradimento e Attentato alla Costituzione, data la loro particolare gravità.

Si ritiene generalmente che si tratti di “reati propri” che possono essere commessi solo da individui determinati: in questo caso il Capo dello Stato.

Il contenuto di questi reati non è chiaro, dal momento che l’articolo 90 non ne fornisce alcuna descrizione.

In mancanza di una definizione, Alto tradimento e Attentato ala Costituzione sembrano riferirsi a casi già considerati nella legislazione penale vigente, ad esempio: attentati contro l’unità, l’integrità e l’indipendenza dello Stato, attentati alla pace, infedeltà negli affari  riguardanti lo Stato, favoreggiamento del nemico e anche relazioni illecite con lo straniero.

Per quanto riguarda il reato di Attentato alla Costituzione, esso ha un riscontro preciso nel Codice Penale all’articolo 283, secondo il quale è punito con la reclusione, per non meno di dodici anni, “chiunque commetta un fatto volto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato”.

Si tratta quindi di reati che chiunque potrebbe commettere, ma che si considerano peculiari se compiuti dal Capo dello Stato.

 

Art.93 

Entro 10 giorni dalla sua formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia di queste, votata per appello nominale. L’eventuale sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una delle Camere, ma può essere dibattuta soltanto dopo 3 giorni dalla sua presentazione. Nell’ultimo decennio, in Italia si sono svolte ben due votazioni di sfiducia da parte delle due Camere: una nel 1994 sotto il Governo di Silvio Berlusconi, l’altra nel 1996 sotto quello di Romano Prodi.

Tuttavia se entrambe o una delle Camere non vota per una proposta di Governo, quest’ultimo non è comunque obbligato a dimettersi.

 

Art.99 

L’articolo 99 della nostra Costituzione, relativo ai gruppi ausiliari, si occupa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Il CNEL è un organo di rappresentanza professionale che affianca con funzioni di consulenza il Parlamento e il governo, studia l’andamento della congiuntura del mercato del lavoro e della contrattazione. Il CNEL forma il gruppo degli organi ausiliari dello Stato. Esso è un organo di rappresentanza professionale che affianca sia il Parlamento che il Governo, intervenendo con le proprie decisioni ed opinioni su problemi relativi al mondo del lavoro e all’economia, naturalmente ciò avviene su richiesta delle Camere o del Governo. Esso si avvale di 111 membri, oltre il presidente, e come afferma il primo comma dell’articolo 99, esso “è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive”: infatti ci sono 12 esperti in materie economico – sociali e 99 rappresentanti delle categorie produttive (artigiani, industriali, lavoratori). Quattro degli esperti sono nominati dal Governo; gli altri otto sono di nomina del Presidente della Repubblica; invece, i rappresentanti delle categorie sono designati dai rispettivi sindacati.

Il presidente di questo Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è nominato dal Presidente della Repubblica su decisione del Consiglio dei Ministri.

 

Art.100 

Il Consiglio di Stato e’ stato istituito per la consulenza giuridico-amministrativa e la tutela della giustizia nell’amministrazione statale.

Esamina tutte le  nuove disposizioni amministrative dello stato, affinché siano corrispondenti alle disposizioni delle leggi da esso stesso emanate.

Il secondo comma fa riferimento alla Corte dei Conti che esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello successivo o sulla gestione del bilancio delle stato anche per quanto riguarda gli enti cui lo stato contribuisce in via ordinaria, esercita il controllo sulla gestione finanziaria sempre secondo legge onde rispettare la correttezza del bilancio statale.

Oltre al controlli di gestione finanziaria, l’importanza della corte dei conti si esercita sulla tutela della legittimità degli atti del governo, riferendo dei sui controlli direttamente alle camere sui risultati degli scontri.

Nei confronti del governo, sia i componenti del consiglio di stato, sia quelli della corte dei conti sono indipendenti per garanzia di legge.

 

Art.105 

Il Consiglio Superiore della  magistratura è l’organo della nostra Costituzione che serve a salvaguardarne l’indipendenza e dare la possibilità alla magistratura di provvedere al proprio governo oltre a trasferire e ad assumere i vari magistrati. Infatti la gestione della carriera e dello stato giuridico dei magistrati spetta al consiglio Superiore della magistratura così come a questo spetta stabilire le norme dell’assunzione, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei giudici nonché le adozioni di misure disciplinari nei confronti di quei magistrati che non hanno svolto il loro dovere. Il Consiglio Superiore della magistratura è formato da trentatré membri: il Presidente della Repubblica, il primo presidente e il Procuratore generale della corte di Cassazione, venti magistrati e infine dieci membri laici, e qui laici sta a significare eletti dal Parlamento. Tutti i membri elettivi sono in carica per quattro anni e spetta a loro eleggere il vicepresidente, il quale dirige il Consiglio. L’articolo 105 della costituzione sancisce i vari doveri che il Consiglio ha nei confronti dei magistrati.

 

 

 

 

Art.112 

L’articolo 112 della Costituzione italiana sancisce il ruolo svolto dal pubblico ministero. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, ovvero deve dare l’avvio a un processo ogni qualvolta venga a conoscenza di situazioni nelle quali ci sono gli estremi di un reato e di una responsabilità penale. Inoltre deve sostenere la pubblica accusa e svolgere le indagini preliminari, durante le quali manda un avviso di garanzia all’indiziato. Egli con questo viene avvisato dei fatti che gli sono contestati e delle norme di legge che sono state violate.

 

Art.114 

Nell’articolo 114 si afferma che la Repubblica italiana è divisa in Regioni attraverso le quali si articola il potere locale. Le Regioni sono da considerarsi come enti territoriali che godono di autonomia politica e organizzativa e che rappresentano maggiormente gli interessi della collettività. In  Italia ci sono quindici Regioni a statuto ordinario disciplinate dalla Costituzione e cinque Regioni (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta) a statuto speciale approvate con leggi speciali.

 

Art.119 

Le Regioni hanno una finanza, cioè il complesso delle entrate e delle uscite, autonoma, nel rispetto delle  modalità e dei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Allo Stato spetta di coordinare la finanza delle Regioni con quella dello Stato stesso, delle Province e dei Comuni.

Le Regioni impongono ai cittadini tasse proprie e ricevono parti di tributi dello Stato in rapporto a quanto necessitano per coprire le spese che devono sostenere per le loro funzioni ed attività.

Sono previsti anche dei contributi speciali a quelle Regioni che hanno dei bisogni particolari, come quelle che si trovano nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Le Regioni hanno propri beni (demanio) e un proprio patrimonio, costituito da beni e da denaro, secondo le modalità decise con legge dello Stato.

 

Art.121 

L’articolo 121 della nostra Costituzione riguarda l’organizzazione della regione.

Esso afferma che gli organi principali della Regione sono tre: il Consiglio, la Giunta e il presidente di questa.

Il Consiglio regionale è l’organo più importante della Regione: esso esercita la funzione legislativa e quella di approvazione degli atti amministrativi. È costituito da un numero variabile di membri che va da trenta a ottanta a seconda della popolazione ella Regione.

Il Consiglio viene eletto da tutti i cittadini di maggiore età, mediante suffragio universale e diretto. Dura cinque anni, ma può essere sciolto prima dal Presidente della Repubblica in casi molto gravi.

La Giunta regionale è un organo collegiale, composto da assessori: ha funzioni esecutive e viene eletto direttamente dal Consiglio regionale.

Esso possiede anche una generale competenza amministrativa e ha potere di iniziativa legislativa.

Il terzo organo della Regione è il Presidente della Giunta o Presidente della Regione, che è un organo dalla doppia natura. Quale Presidente della Giunta regionale, egli esercita tutti i poteri relativi alla funzione della Giunta regionale e occupa un posto di maggior importanza rispetto agli altri membri della Giunta. Quale Presidente della Regione, invece, è l’organo che rappresenta la Regione, che firma gli atti regionali e infine dirige le funzioni amministrative che lo Stato delega alla Regione.

Il Presidente della Regione viene eletto direttamente dai cittadini.

 

Art.124  

In questo articolo viene definito il ruolo di colui che coordina e controlla le azioni di una regione rispetto allo Stato: questo funzionario è il commissario del governo, che deve risiedere nel capoluogo regionale, poiché è nel capoluogo che vengono svolte le principali attività amministrative di una regione.

Questo articolo, inoltre, fa sì che l’Italia, pur essendo divisa in regioni non sia uno stato federale, poiché i suoi metodi amministrativi devono sottostare a canoni nazionali ben definiti, che non permettono loro di avere totale autonomia.

 

Art.134 

L’assemblea costituente ha voluto introdurre un organo dello Stato, cui spettasse il compito specifico di salvaguardia della Costituzione. E’ comune insegnamento storico che, se manca la volontà o la forza politica, ogni costituzione rischia di essere inefficace. La Costituente, per quanto poteva, ha tuttavia cercato di rendere più difficile una cosa del genere. E ciò in due modi: con il modello di una costituzione rigida, la cui modifica richiede una procedura molto complicata; con l’istituzione di un organo apposito il quale abbia il compito pratico di rendere inoperante ogni norma che sia in contrasto con la Costituzione. Questo organo è la Corte Costituzionale. L’errore che può contenere una legge in vigore o anche una legge appena fatta è di “illegittimità costituzionale”; e si può ricorrere alla corte costituzionale in due modi: nel corso di un giudizio emerge la domanda se la legge che si dovrebbe applicare non sia per caso “anticostituzionale”. In questo caso viene sollevata una “eccezione”: il giudice trasmette gli atti della Corte. Vi è anche la procedura dell’impugnazione diretta, che ha luogo nel caso di una controversia di legittimità tra stato e regioni, oppure tra regioni. La Corte Costituzionale ha anche una sua importantissima competenza penale. E’ la corte che deve giudicare il Presidente della Repubblica, nel caso che venga imputato di alto tradimento o attentato alla Costituzione. E’ naturalmente il parlamento che decide a maggioranza il rinvio a giudizio del Presidente della Repubblica alla Corte Costituzionale.

 

Art.138 

La Costituzione italiana è una Costituzione rigida, perché né il Parlamento, né altri organi possono liberamente modificarla, come avveniva al tempo dello Statuto albertino. Alcune parti di questa sono assolutamente immodificabili. Ad esempio, come afferma l’articolo 139, la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Allo stesso modo non può essere eliminato il principio democratico, né possono essere soppresse le fondamentali libertà dell’uomo. Tuttavia la Costituzione non è completamente immodificabile.

Benché essa contenga molte norme elastiche, così volute dai costituenti perché l’interpretazione potesse adattarle alle trasformazioni della società, non si escluse la possibilità di rivedere alcune norme o anche di introdurne di nuove, qualora fosse stato opportuno. Le revisioni e le aggiunte alla Costituzione devono essere fatte seguendo un particolare procedimento, descritto nell’articolo 138, che porta alla approvazione di nuove leggi costituzionali.

In questo modo la modifica o l’aggiunta di una legge costituzionale è molto difficile, ma assicura tutte le garanzie di riflessione necessarie ad evitare che determinate forze politiche possano prevaricare le altre. Si tratta dunque di una fondamentale garanzia della democrazia.