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Un'introduzione
a tre voci alla Costituzione Italiana A parer mio tutti gli
articoli sono ugualmente importanti, alcuni mi hanno colpito in particolar modo.
Naturalmente non conoscendo approfonditamente il diritto, quelli in cui mi sono
maggiormente identificata sono i principi fondamentali e la parte prima della
costituzione titolata: “dei diritti e dei doveri dei cittadini”. All’articolo
1 viene citata quella che è la forma di stato e tale articolo recita: la
sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della
costituzione. Tale sovranità viene esercitata in modo indiretto tramite
Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica. In
fondo pero’ la sovranità del popolo non rispetta più quel concetto
originario che l’epoca liberale aveva tanto esaltato. Ogni nostra decisione
dovrebbe essere concretizzata da parlamentari e ministri e garantita dal
presidente della repubblica, i programmi I programmi delle elezioni dovrebbero
essere rispettati in quanto espressione della volontà popolare. I mandati
conferiti dovrebbero essere revocabili, nel momento in cui noi cittadini non
fossimo accontentati, ma tutto ciò purtroppo non succede. La repubblica:
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Assicura
l’uguaglianza sostanziale per ogni cittadino, tutela le minoranze
linguistiche, la libertà delle confessioni religiose, lo sviluppo delle
culture, la ricerca scientifica etnica, ripudia la guerra e riconosce che la
libertà personale di ogni soggetto è inviolabile. Riconosce ogni espressione
della libertà ma non fa si che venga concretizzato il pensiero di ognuno anche
se è libero di esporlo. Quell’articolo
che secondo me va messo più in discussione è l’articolo 3 quando dichiara
che “è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale”. Io
penso che questo articolo si attenga solo alla teoria e gli sforzi per metterlo
in pratica siano ben pochi. In fondo la disuguaglianza sociale rimane, e questo
condiziona molto la vita di un cittadino povero rispetto ad uno ricco. Insomma, gli
articoli che posso vedere concretizzati nella vita di oggi sono ben pochi e
molti rimangono solo teorici.
Orsola Lejeune Credo
che la Costituzione sia ancora attuale, in quanto mette alla base del nostro
ordinamento sociale dei valori che devono ispirare la vita democratica di un
Paese come il nostro. Ciò che spinge a riflettere, è come alcuni uomini
politici del nostro tempo considerano le affermazioni che vi sono contenute. In
questa campagna elettorale abbiamo sentito parlare di una riforma del sistema
giudiziario, secondo la quale il Parlamento, ogni anno, dovrebbe decidere le
materie di indagine dei magistrati. Ma io leggo all’art.104: “La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere”. Quando vedo scritto all’art.3 “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione...”, mi chiedo perché un anno fa si è
cercato di fermare una manifestazione come il Gay Pride, o perché c’è chi
protesta contro la costruzione di moschee. Poco tempo fa c’era chi chiedeva la
secessione, ma all’art. 5 vedo “...una e indivisibile...”. C’è chi
tenta di tappare la bocca ai giornalisti, agli insegnanti, alla storia del
nostro Paese, ma la Costituzione difende la libertà di stampa, di pensiero, di
opinione. E c’è perfino chi difende le persone che costruiscono le loro case
abusivamente nei pressi della Valle dei Templi ad Agrigento, ma la Costituzione
“tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Inoltre, in tempi in cui per svolgere al meglio la funzione di Presidente della
Camera dei Deputati si chiede aiuto alla Madonna di S. Luca e si saluta il Papa,
mi fa piacere sapere che almeno nell’art.7 della Costituzione, lo Stato
Italiano sia descritto come “indipendente” dalla Chiesa Cattolica. Valori
come l’uguaglianza, la coesione sociale, l’importanza del lavoro e del
sacrificio personale per il raggiungimento di un bene comune, devono essere
rispettati, ed è importante che la carta principale del nostro Stato sia lì a
ricordarcelo. Patrizio
Mecacci A
mio avviso tutti o quasi tutti gli aspetti ed i temi presentati dalla
Costituzione Italiana sono importanti ed occupano un posto di rilievo notevole
nella vita attuale del nostro Paese. Partendo
dal principio primo, fondamentale: “l’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro”. Già
questo primo concetto rende significativa al massimo la Costituzione
nell’Italia di oggi, perché esprima subito la direttiva verso la quale il
nostro Paese è e deve essere sempre improntato. A questo primo
principio poi se ne aggiungono altri 11 riguardanti l’inviolabilità dei
diritti umani, la libertà personale, l’eguaglianza, il diritto al lavoro, la
tutela della minoranze, la tolleranza delle religioni, i rapporti tra Stato e
Chiesa … tutti significativi e fondamentali per la nostra società che su
questi deve basarsi. Un
problema grande che in quest’ultimo periodo ha messo in discussione l’ottavo
articolo dei principi fondamentali della Costituzione
è quello che esplica il rapporto che deve intercorrere tra tutte le
confessioni religiose e l’ordinamento giuridico italiano. Con
il grande afflusso di stranieri e quindi di nuove culture e religioni si è
presentato il problema di come appunto la legge italiana dovesse porsi a usanze
e comportamenti diversi dai nostri che certo secondo la Costituzione meritano
massimo rispetto ma che purtroppo allo stesso tempo, in alcuni casi vanno contro
alcuni principi di questa. Un
esempio pratico: il ruolo della donna in diverse culture è molto diverso
da quello della donna italiana che
gode degli stessi diritti dell’uomo… Questo
problema è stato ed è oggetto di discussione e già ciò fa notare quanto
siano significative le leggi dettate dalla nostra Costituzione che ci pongono di
fronte a grandi “nodi” da sciogliere. Spostandosi
poi dai 12 principi fondamentali, altri aspetti importanti per i quali la
costituzione acquista un ruolo di grande rilievo sono quelli relativi
all’ordinamento della Repubblica che organizzano il sistema di governo in modo
preciso ed accurato: si parla della composizione del Parlamento, del Senato,
delle elezioni dei deputati e dei senatori, del ruolo fondamentale di questi due
organi in base anche al loro potere di
formulare e approvare leggi… Si
esplicano le funzioni del Presidente della repubblica . Si parla inoltre delle
crisi di governo, della pubblica amministrazione, degli organi ausiliari, della
magistratura e delle loro funzioni . Molti altri aspetti
importanti poi della costituzione vengono espressi in merito
all’organizzazione, alla parziale autonomia delle Regioni, al referendum,
argomento che in quest’ultimo periodo
ci ha toccato molto da vicino e infine alla Corte Costituzionale , organo
importantissimo indipendente da altri organi che giudica la legittimità o
l’illegittimità delle leggi, sia dello Stato che delle regioni contro le cui
decisioni non è ammessa alcuna impugnazione. La
nostra Costituzione in conclusione è la base della nostra
società che nei grandi come nei piccoli aspetti della sua esistenza deve
consultarla e rispettarla. Come
già accennato all’inizio tutti
gli aspetti della nostra Costituzione la rendono significativa nella società di
oggi e questo perché è proprio tutta la società odierna che si basa e si deve
basare su questa. Laura
Falai
Un commento alla
Costituzione della Repubblica Italiana, articolo per articolo Art.1
L’Italia
è una repubblica fondata sul lavoro perché possa continuare a svilupparsi
economicamente nel tempo. Ma
questa frase possiede un valore molto importante soprattutto per ciò che
esclude: nella nostra nazione infatti non vengono tenuti in considerazione
titoli nobiliari e ricchezze ereditate, ma il cittadino viene valutato
relativamente alla sua capacità di contribuire al progresso della società. Va
comunque attribuito un ampio significato alla parola “lavoro”: infatti non
si allude al solo lavoro manuale, ma si intende qualunque impiego socialmente
utile compreso lo studio. E’
quindi da notare l’importanza attribuita al lavoro soprattutto nell’articolo
4 in cui viene detto, non solo che si ha il diritto di lavorare, ma anche che
ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale e spirituale della società. Art.7 Nell’articolo
7 si afferma che lo Stato e la Chiesa sono due ordini indipendenti e sovrani e
che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi ai quali sono state
apportate modifiche accettate da entrambi le parti. Con questi i costituenti
ribadivano la validità dei Patti che sembravano la giusta soluzione per evitare
una divisione tra parte laica e parte ecclesiastica. Come si giunse allora agli
accordi del 1929? Per saperlo bisogna ritornare al XVI secolo, quando insieme
all’affermarsi della Riforma Protestante e con il nascere delle monarchie
nazionali, il potere religioso era subordinato a quello civile. Nei paesi
riformati, infatti, la popolazione doveva professare la religione del sovrano;
ma anche nei paesi cattolici lo Stato tutelava si la fede cattolica, ma nel caso
i due poteri si fossero incontrati su problemi di comune interesse, era sempre
l’autorità dello Stato a prevalere. Durante il XIX secolo però nacque
l’idea del separatismo: la Chiesa e lo Stato erano cioè visti come ordini
indipendenti, ciascuno dei quali doveva cercare di non interferire sulle attività
dell’altro. Si può citare la frase nella quale Cavour dice “Libera Chiesa
in libero Stato” per definire ancora meglio questo concetto, che però rimase
tale, non essendo stata accettato da Pio IX che lo condannò come uno degli
errori dell’età contemporanea. Dopo la presa di Roma da parte dello Stato
italiano nel 1871 fu approvata la legge delle guarentige che garantiva
l’inviolabilità del Papa implicando la possibilità di avere delle guardie
armate; attribuiva al pontefice i palazzi del Vaticano, del Laterano, della
Cancelleria e la villa di Castelgandolfo; garantiva la libertà di comunicazione
e di rappresentanza e una dotazione di 3.250.000 £ l’anno etc… Nel
complesso ad ogni modo questa legge fu uno dei motivi che fecero sopravvivere le
discordie tra laici e cattolici. Soprattutto questi ultimi credevano che la
Chiesa fosse stata privata della propria libertà (in effetti le fu tolto il
potere temporale). Il problema fu risolto nel 1929, quando furono sottoscritti
da Benito Mussolini i Patti Lateranensi. Essi sono divisi in tre parti: un
trattato, una convenzione finanziaria e un concordato. Nella prima parte la
Chiesa riconosceva il regno d’Italia con capitale Roma, l’Italia allo stesso
modo riconosceva lo Stato della Città del Vaticano sotto l’autorità del
pontefice. Nella seconda parte si affida un’elevata somma di denaro alla
Chiesa, nella terza l’insegnamento della religione cattolica fu esteso dalla
scuola elementare agli istituti d’istruzione secondaria. A Roma fu attribuito
un carattere sacro; furono concessi dei privilegi ai membri del clero; lo Stato
fece sì che l’azione cattolica fosse svolta al di fuori di ogni partito e
altre cose ancora. Con il passare del tempo però la Chiesa finì col
riconoscere il valore della libertà religiosa, che nei precedenti Patti era
stata come violata. La conseguenza fu che nel nuovo Concordato sottoscritto nel
1984 ci fu anche l'innovazione di non riconoscere come sola religione dello
Stato quella cattolica e di lasciare la facoltà di scegliere di potersi
avvalere o no della dottrina cristiana. Inoltre dal primo gennaio 1990 sono
cessati i finanziamenti diretti alla Chiesa. Art.8 L’articolo
8 della Costituzione italiana sancisce libertà di religione per tutti coloro
che ne professano una diversa da quella cattolica. Lo
Stato dunque si deve impegnare a rispettare le idee di ciascuno, ammesso che non
siano dannose per lo Stato stesso, e non può in alcun modo compiere atti o
esprimere comportamenti limitanti la personalità, sia sul piano civile e
politico che sociale. Inoltre,
da ciò che è scritto nell’articolo, lo Stato riconosce l’uguaglianza sia
formale che sostanziale dei cittadini indipendentemente dal credo professato,
nonché uguale libertà di tutte le confessioni religiose; deve però impegnarsi
per garantire un sistema in cui i credo religiosi possano convivere
tranquillamente per non intaccare l’equilibrio sociale, fondamentale per il
rispetto delle libertà di ogni singola persona. Io
sono d’accordo che nel nostro paese siano presenti persone di altra religione:
ciò,
infatti, può risultare molto importante sia per riuscire a convivere con
persone diverse da noi, sia per conoscere altri modi di vita e altre culture;
tali persone però, devono rispettare allo stesso modo le diverse realtà
religiose presenti nel nostro paese, le nostre idee e la nostra cultura. Qualora
tale rispetto venisse meno, le autorità italiane hanno piena facoltà di
intervento. Art.10
L’articolo 10 della
Costituzione Italiana prevede il diritto di asilo per le persone alle quali, nel
loro paese, è stato negato l’esercizio delle libertà democratiche. La
Costituzione è nata negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, anni in
cui in Italia regnava il fascismo, il cosiddetto regime totalitario, dove erano
normalità censura e proibizioni. Forse quest’articolo è stato creato nel
tentativo di riparare alla situazione di totale repressione delle libertà che
c’era durante gli anni del fascismo. Secondo me, infatti, senza questo
tentativo di dare una risposta agli avvenimenti italiani della Seconda Guerra
Mondiale, i padri della costituzione non si sarebbero preoccupati più di tanto
se nei paesi stranieri venivano negate certe libertà. E’ infatti un articolo
che è poco importante dal punto di vista dell’italiano, ma che pone il nostro
paese al livello delle altre democrazie. Ora, poi, con la nascita dell’Europa
Unita e la formazione di un’identità internazionale, l’articolo 10 assume
un’importanza fondamentale poiché concede quell’asilo che in passato era
concesso solo dalla Chiesa, e garantisce i diritti dello straniero, equiparato
ad un cittadino italiano, e sono molti gli stranieri che oltrepassano le
frontiere del nostro paese. Il comma 4 dell’articolo 10 ci dice che non è
ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. Esempio calzante
dell’importanza di questo comma è il caso Ocalan: egli faceva parte del
popolo dei Curdi. Già dal 1920 essi chiesero, senza successo, un loro
territorio indipendente, dal 1970 al 1991 vi furono anni di guerre e ribellioni,
dove persero la vita milioni di curdi. Ocalan era il responsabile del PKK
(Partito dei Lavoratori del Kurdistan), un partito di guerriglia, e si rifugiò
in Italia perché condannato a morte nel suo paese. L’Italia rispose
negativamente a tutte le numerose richieste di estradizione. Ovviamente, per i
reati di genocidio o terrorismo, il divieto di estradizione non vale, reati per
i quali l’estradizione è consentita sia per lo straniero che per il cittadino
italiano. Per
quanto riguarda l’ammissione o l’espulsione dello straniero dallo Stato, la
Costituzione non pone alcun limite, e vi sarebbe quindi piena libertà per lo
Stato di accogliere o respingere questi stranieri. Molti di loro fuggono dal
loro paese perché devastato dalle guerre o dalla povertà, e l’Italia è
pronta ad accoglierli, respingendo solo quelli che vanno contro la legge con le
loro azioni. Nonostante però le “politiche di stop” per l’immigrazione,
il numero degli immigrati in Europa comunitaria ha raggiunto i 900.000, ed il
nostro paese dovrà predisporre più incisive linee d’intervento, poiché è
prevedibile che la società del futuro sia un’integrazione tra etnie diverse;
per questo l’Italia necessita di interventi relativi alle strutture
d’accoglienza, ai servizi e al riconoscimento di diritti civili e politici. In
conclusione, con l’articolo 10 si garantiscono tutti i diritti civili dello
straniero che si rifugia nel nostro paese per motivi politici. Art.14 L’articolo 14 tratta
il diritto di libertà personale applicato al domicilio (art.13) cioè la casa
in cui si abita e tutti i luoghi non aperti al pubblico. In
base a quest’articolo il domicilio è inviolabile, e può essere violato solo
dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. In casi di “necessità e
urgenza” la forza pubblica può intervenire senza autorizzazione, ma entro 48
ore deve informare l’autorità giudiziaria. Sono
previste delle deroghe speciali per le ASL e le organizzazioni adibite alla
tutela della salute dei lavoratori, che in caso di emergenza sanitaria o di
incolumità pubblica possono intervenire senza un’autorizzazione preventiva. Art.16
L’articolo
16 dice che ogni cittadino ha il diritto di circolare in tutto il territorio
nazionale, tranne le specifiche limitazioni previste per motivi di sanità o di
sicurezza. L’articolo ha anche
la funzione di impedire le restrizioni legate a motivi politici. I limiti della
circolazione per gli automobilisti, in funzione della regolamentazione del
traffico, non hanno niente a che fare con l’articolo 16. La libera circolazione
è favorita anche dalle recenti norme europee, grazie alle quali il passaggio
dei cittadini europei, da un paese all’altro, è favorito, poiché sono stati
aboliti i controlli dei passaporti e delle carte d’identità alle frontiere. Art.17
“I
cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi”. Così
recita la prima parte dell’articolo 17. Ciò vuol dire che ogni cittadino può
indire un comizio o un corteo pubblico da far sfilare, in segno di protesta o di
ringraziamento, per le vie della città. A mio parere è questo uno dei
principali aspetti distintivi tra democrazia e totalitarismo: infatti nei regimi
totalitari, ancora esistenti in alcune parti del mondo, non sono concesse
riunioni pubbliche, ma sono permesse ai soli sostenitori del regime, basti
ricordare le manifestazioni dei balilla durante il regime fascista o le
repressioni sovietiche avvenute in Ungheria nel 1956 ai danni dei manifestanti
conto il regime. A differenza dei regimi
totalitari, nelle democrazie può essere svolta qualsiasi tipo di manifestazione
pacifica e di protesta anche se ancora oggi la parte contestata cerca di mettere
in cattiva luce i manifestanti attraverso discorsi che li fanno apparire
disinformati sui motivi della contestazione, contro il bene della nazione e
molto spesso violenti e disadattati. Un fatto ancora più grave, le cariche
della polizia ordinate senza alcun motivo dai contestati che, quasi sempre, sono
i cittadini più potenti del paese. Comunque
bisogna essere orgogliosi di questa conquista che è una delle più grandi della
nostra democrazia. Art.18
L’articolo
18 della Costituzione italiana garantisce ad ogni cittadino il diritto di
associarsi liberamente. A
differenza della riunione, l’assemblea si caratterizza per un legame più
stretto tra i partecipanti per vari fini, culturali o sportivi. Si
prevede la piena libertà di organizzarsi per fini religiosi o di culto, la
libertà di dare vita ad organizzazioni sindacali ed inoltre la libertà di
associarsi, come dice l’articolo 49, “ in partiti politici per concorrere
con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. L’articolo
18 prevede anche una serie di limiti indiscutibili, oltre ai quali ogni forma
associativa deve considerarsi per certo illegittima. Un primo limite deriva
dal divieto che la legge penale può attuare per le associazioni che perseguono
un fine criminoso; sono punite le associazioni sovversive, le associazioni con
finalità terroristiche e di ribaltamento dell’ordine democratico e le
associazioni antinazionali. Non
saranno posti divieti a quelle associazioni che svolgono un’attività
contraria agli ordinamenti politici che sono costituiti nello Stato, perché in
uno Stato di libertà, quale è fondato dalla nostra Costituzione, è consentita
l’attività di associazioni che propongono il cambiamento degli ordinamenti
politici esistenti, purché svolgano la loro attività in modo democratico,
attraverso il dibattito e senza far ricorso alla violenza. Un
altro limite deriva dal divieto di dare vita ad associazioni segrete che hanno
fini criminosi, poiché si è stabilito che l’associazione segreta che non
persegue tali fini non può considerarsi illegittima. L’ultimo
limite deriva dal perseguimento di fini politici mediante organizzazioni di tipo
militare: ovvero, associazioni costituite in nuclei che hanno un ordinamento
gerarchico e una disciplina analoghi a quelli militari. Art.29
Il
primo articolo della parte dei diritti e dei doveri sui rapporti etico-sociali
riguarda la famiglia. Lo
Stato riconosce i diritti della famiglia che si forma con il matrimonio tra l’
uomo e la donna. Inoltre alla base del matrimonio c’è
l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La
legge individua delle garanzie per l’unità familiare che possono costituire
anche dei limiti per l’uguaglianza dei coniugi; ad esempio, in caso di
separazione ed affidamento dei figli, la legge può decidere, dietro comprovati
motivi, di affidare questi ultimi solo ad un coniuge. Nel
primo comma la Costituzione definisce la famiglia come società naturale, che si
costituisce tale con il matrimonio. La
chiama società naturale per dare importanza ad essa non solo come nucleo
familiare ma anche ai suoi rapporti con i membri della società esterna. Successivamente
alla nascita della Costituzione, nel 1970, è stata introdotta la legge sul
divorzio, che tutela giuridicamente lo scioglimento del matrimonio. Art.32 Nel
I comma dell’articolo 32 la Repubblica si prende la responsabilità di
tutelare la salute, essendo essa il diritto fondamentale degli individui ed
interesse comune per la collettività. Ma l’individuo è rapportato solo alla
società e all’ambiente in cui vive, cosa molto grave poiché il cancro ed
altre patologie cardiache sono proprio la conseguenza per lo stress da lavoro,
della vita urbana e del degrado ecologico. Quindi bisogna che la medicina non
sia solo curativa, ma anche e soprattutto preventiva, prendendo in
considerazione il fatto che la salute individuale è strettamente collegata alla
salute collettiva. Con la legge del 1978, per assicurare a tutti un’adeguata
assistenza sanitaria, il territorio italiano è stato suddiviso in 665USL (Unità
Sanitarie Locali), le cui competenze vanno dal controllo sui farmaci alla lotta
contro l’inquinamento. Ogni cittadino sceglie liberamente il proprio medico e
riceve un libretto sanitario dove poter annotare le evoluzioni più importanti
del proprio stato di salute. Ma i lati positivi sono pochi: queste strutture
hanno infatti poca serietà ed efficienza; ma non solo: il disagio è aumentato
con l’introduzione dei ticket sui farmaci, l’abolizione della stessa riforma
con un conseguente ritorno ad un regime privatistico della sanità e un
attribuzione del controllo ambientale ad organismi regionali. Va ricordato
comunque che nel 1946 venne istituita l’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) con sede a Ginevra. Essa deve difendere la salute in tutti i paesi del
mondo, in particolare in quelli sottosviluppati, e deve combattere le malattie
più pericolose; la salute internazionale in periodi di guerra fu ad ogni modo
affidata alla Croce Rossa. Nel II comma dell’articolo 32 invece si assicura
che nessuno può subire un trattamento sanitario se non per disposizione di
legge e che comunque la legge stessa non può violare i limiti imposti dalla
dignità della persona umana. Questo però ha fatto insorgere grandi dibattiti
sull’eutanasia (dal greco eu-thanatòs = buona morte). Ne esistono di vari
tipi: terapeutica, eugenica, economica, attiva, passiva…, ma tutte hanno in
comune la fase terminale. Con questo termine si definisce uno stato patologico
incurabile a cui segue la morte, che può essere ritardata. Mantenere in vita un
malato in queste condizioni può violare la dignità umana, anche se allo stesso
tempo il medico ha sempre il dovere di curare il malato per evitare la morte e
non per darla. Art.36 Questo
articolo, che riguarda tre punti, impone prima di tutto il pagamento da parte
del datore di lavoro di un salario proporzionato alla quantità e qualità di
lavoro svolto, poi la durata massima della giornata lavorativa e infine il
riposo settimanale e le ferie retribuite annuali. Oggi però soprattutto il
primo punto viene trasgredito; molte persone sfruttano i loro lavoratori, che
nella maggior parte dei casi sono immigrati (extra comunitari o bambini),
facendoli lavorare, al nero, per un tempo molto maggiore del previsto,
trascurando così anche il secondo punto, e pagando salari bassissimi che non
permettono certo il mantenimento di un’intera famiglia. E’ anche vero che
questi lavoratori sono a nero e del tutto illegali, e pertanto sono da
considerarsi un caso a parte, ma è anche vero che molti lavoratori pur
lavorando in grandi industrie e legalmente ricevono un salario non ancora
sufficiente a sfamare una famiglia composta anche solo da tre persone. Un altro
punto di questo articolo che vorrei sottolineare è il pagamento per qualità:
dovremmo capire meglio che cosa si intende per qualità. Oggi infatti moltissime
persone pur lavorando male e trascurando il proprio lavoro vengono pagate molto.
E poi su che base si giudica se un lavoratore ha fatto il suo dovere ? E allo
stesso tempo chi giudica, tutela e agevola il tutore di lavoro ? Art.38 Nell’articolo 38 della Costituzione italiana viene garantita l’assistenza sociale per tutti coloro che ne hanno bisogno (un esempio è il Servizio Sanitario Nazionale che assicura l’assistenza a tutti i cittadini) e la previdenza in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale etc… Il problema di garantire una fonte di sostentamento per impossibilità di lavoro temporanea o permanente si pose fin dall'Ottocento, quando nacquero le società di Mutuo Soccorso, alle quali però aderirono solo coloro che potevano permettersi di pagare il contributo. Ma questa situazione non poteva rimanere così, perché l’allarme per gli infortuni sul lavoro rimase. Per questo in Germania nel 1883 si impose, per legge, ai datori di lavoro, di assicurare i propri dipendenti. Nel 1898 una legge analoga venne approvata anche in Italia. Nasce quindi la previdenza sociale che fu chiamata “assicurazione sociale”. Le leggi fondamentali che regolano questo sistema risalgono agli anni ’30, quando furono creati l’INSP, l’INAIL e l’INAM. Art.43
Tra
i limiti che possono essere imposti alla libertà di iniziativa economica il più
importante è quello previsto dall’articolo 43. Lo Stato infatti può
decidere di riservare per sé determinate attività economiche che non sono
ancora svolte da imprenditori (come potrebbe essere lo sfruttamento delle
risorse del fondale marino) oppure può decidere che altre attività, che erano
già svolte da imprenditori privati, siano espropriate affinché vengano svolte
direttamente dallo Stato o da altri enti pubblici. La
decisione di riservarsi in via esclusiva determinate attività economiche ( come
il commercio delle sigarette) e di espropriare attività economiche già svolte
da altri imprenditori (come per l’energia elettrica ora gestita dall’Enel)
deve essere stabilita in apposite leggi e soltanto per fini comuni all’intera
nazione. Questi interventi, inoltre, possono essere attuati solo nei casi
previsti dalla Costituzione: servizi pubblici essenziali come i trasporti, fonti
di energia, monopoli come quello del sale. Art.48 Il
diritto al voto, che per noi rappresenta la più normale espressione di
democrazia, ha in realtà una storia lunga e complessa. Anche se questo diritto
oggi è quasi scontato, bisogna ricordare che in Italia si è raggiunto il
suffragio universale solo il 2 giugno 1946, quando, caduto il fascismo, si
doveva scegliere tra la formazione di una repubblica o di una monarchia. Il
voto è entrato a far parte della storia molto presto, ma, anche nell’antichità,
questo era un diritto che apparteneva solamente agli uomini, per le donne si
sono dovuti appunto aspettare tempi più recenti. Nella
storia del voto, non è stata una conquista importante solo quella del suffragio
universale, ma anche quella del voto libero. Infatti, anche se non ci sono noti
casi particolari, sappiamo che molto spesso le persone subivano minacce a causa
delle quali erano costrette ad una determinata scelta. Inoltre nella storia non
sono pochi i casi di truffe o falsificazioni di voti. Per
tutto questo, soprattutto noi donne, dobbiamo renderci conto della grande
importanza di questo diritto e dovere civico che abbiamo conquistato. Art.52
Il
servizio militare obbligatorio è un principio che si afferma per la prima volta
durante la Rivoluzione Francese, ed esprime la parità dei diritti e dei doveri
di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro stato sociale ed economico.
Sulla base della leva obbligatoria di massa, sono state combattute nel nostro
secolo due guerre mondiali. Oggi in gran parte degli Stati occidentali il
servizio militare obbligatorio è stato eliminato. Anche in Italia si vuole ora
privilegiare la leva volontaria, probabilmente perché oggi non c’è più
bisogno di un numero consistente di uomini per le iniziative militari.
Art.
68 L’articolo
68 tratta delle garanzie di cui gode un membro del Parlamento. I primo comma
stabilisce il principio di insindacabilità delle opinioni che il parlamentare
esprime e del voto che esercita. Ciò significa che il parlamentare possiede la
libertà di manifestare le sue opinioni; anche se l’articolo non specifica se
essa è limitata all’interno del Parlamento, o estesa a tutta l’attività
politica che ogni parlamentare comunemente svolge. I
commi 2 e 3 aggiungono ulteriori
garanzie al membro del Parlamento: egli, infatti, non può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, privato della
libertà o detenuto, salvo i casi di condanna definitiva o di reato colto in
fragranza; inoltre è necessaria l’autorizzazione del Parlamento anche per le
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e per il sequestro di
corrispondenza. Questo
articolo, elaborato dopo la dolorosa esperienza del fascismo, cerca di garantire
la libertà del parlamentare sia dal punto di vista dell’opinione, sia dal
punto di vista personale, evitando quelli che erano stati gli abusi e le
intimidazioni, se non addirittura le violenze, che avevano disgregato il
Parlamento, lasciando spazio alla dittatura. Mentre
non esiste ombra di dubbio sulla validità e sull’applicabilità del primo
comma dell’articolo, il secondo e terzo comma offrono delle riflessioni più
complesse. Infatti, è indubbio che il parlamentare debba essere garantito da
tutte quelle procedure penali e limitative della libertà personale che
potrebbero essere politicamente strumentalizzate dagli avversari politici; ed
inoltre l’articolo tende a mantenere l'autonomia del potere legislativo
rispetto ad una intromissione del potere giudiziario e dell’esecutivo.
Nonostante ciò, negli ultimi anni si sono verificati casi di capovolgimento del
senso di questo articolo, perché persone che avevano problemi giudiziari, sono
state elette in Parlamento intenzionalmente allo scopo di salvarle da questi. Si
parla infatti di eccesso di garantismo, anche di fronte ad effettive
responsabilità penali dei membri del parlamento, che hanno sollevato
preoccupazioni di fondamentale importanza. Art.69
Come
ormai tutti sappiamo, i membri del Parlamento ricevono degli stipendi che
corrispondono a cifre elevatissime (circa 20 milioni di lire al mese), con
l’aggiunta di piscine, palestre, viaggi, ristoranti e altre gratuità. Ciò
che fa pensare è che non si tratta né di esponenti politici di destra, né di
sinistra, ma di tutti i parlamentari, che pur essendo completamente in grado di
modificare questa ingiustizia, dato che sono loro stessi a fare le leggi, non se
ne preoccupano, e continuano anno dopo anno ad aumentare i propri stipendi. Sono
colpita da questo fatto, ma particolarmente, dato che ormai dei comportamenti
della destra italiana non mi stupisce più niente, rimango attonita di fronte al
fatto che esponenti della sinistra, che credo siano molto più vicini a noi
cittadini, non si preoccupino di prendere alcun provvedimento.
Art.70
L’articolo
70 afferma che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla
Camera dei Deputati e dal Senato, cioè dalle due Camere che formano il
Parlamento. Art.71
L’articolo
71 dice che l’iniziativa delle leggi spetta al Governo, a ciascun membro delle
due Camere e agli organi ed enti ai quali la Legge Costituzionale assegna questo
compito, quali, per esempio, i consigli regionali. Il
secondo comma dell’articolo 71 afferma che l’ iniziativa delle leggi spetta
anche al popolo che può esercitarla tramite la presentazione alle Camere di una
proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori. Tale
proposta dovrà essere scritta in articoli. Art.75 L’articolo
75 della Costituzione italiana prevede che un referendum si possa effettuare se
proposto da almeno 500.000 elettori o 5 consigli comunali. Esso serve a
deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge, escluse però le
leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, e di autorizzazione a
ratificare i trattati internazionali. Le richieste di referendum lasciate presso
la Cancelleria della Corte di Cassazione vengono esaminate singolarmente da un
apposito ufficio. La Corte Costituzionale dovrà poi verificare se le richieste
riguardano materie sulle quali al popolo è consentito di esprimersi. Se il
parere è favorevole il Presidente della Repubblica indice il Referendum. La
proposta verrà accettata se avranno partecipato alla votazione la maggior parte
degli aventi diritto e se verrà raggiunta la maggioranza di voti. Art.78
In
quest’articolo si afferma che solo le due Camere hanno il diritto di
dichiarare lo stato di guerra e di conferire al governo i poteri necessari.
Quest’articolo è forse uno degli articoli che ha maggiormente risentito della
tragica esperienza della Seconda Guerra Mondiale: infatti in quel caso la guerra
è stata voluta da un solo uomo, Mussolini, e per iniziare aveva avuto bisogno
dell’approvazione di un solo uomo, il re. Invece adesso, anche se il capo
dello stato volesse la guerra, essa dovrebbe avere l’approvazione di più di
450 elettori delle camere.
Avrei
trovato però più giusto che l’approvazione o no delle guerre fosse decisa da
un referendum, perché chi fa le guerre non sono i capi di stato, ma i semplici
cittadini: infatti i primi stanno ai tavoli a trattare e i secondi sul fronte a
morire. Art.79
L’articolo
79 della nostra Costituzione si occupa degli argomenti riguardanti l’amnistia,
l’indulto e la grazia, chiamate anche “cause di clemenza”. L’origine
di queste istituzioni risale al potere di “clemenza sovrana” posseduto dal
sovrano, che era incontestabile fonte di giustizia. L’amnistia
è un provvedimento con il quale lo Stato stabilisce di non punire gli individui
che hanno commesso dei reati o rinuncia ad eseguire la pena già inflitta. Essa
è “propria”, quando è concessa prima che sia stata pronunciata la sentenza
definitiva; “impropria”, quando avviene dopo la sentenza definitiva. L’indulto
è un provvedimento che agisce solo sulla pena già inflitta, condonandola tutta
o parzialmente o la trasforma in un’altra, ad esempio: un detenuto condannato
a cinque anni di carcere ottiene per così dire uno sconto di due anni e vi
rimane solo tre. Sia
l’amnistia che l’indulto devono essere concessi con una legge decisa dai due
terzi dei membri di ogni Camera e non possono essere applicati ai reati commessi
dopo la proposta del disegno di legge. La
grazia, a differenza dell’amnistia e dell’indulto, è un provvedimento
individuale riguardante una determinata persona. La
concessione di essa spetta soltanto al Presidente della Repubblica. Naturalmente
la grazia presuppone una condanna irrevocabile che non può più essere
modificata. Anche
la grazia, come l’indulto, condona in parte o totalmente la pena stabilita o
la trasforma addirittura in un’altra diversa, ad esempio: un condannato
all’ergastolo che riceve la grazia, viene detenuto per un certo periodo di
tempo e poi viene sottoposto a libertà vigilata. Art.82 L’articolo 82 dice che ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Per far questo, nomina fra i propri componenti una commissione formata da uomini scelti fra i vari gruppi politici. Le camere dispongono di vari strumenti per istituire le inchieste, tra questi il più importante è il “potere d’inchiesta”. In alcuni casi le due camere, nel momento in cui ritengono opportuno coinvolgere il parlamento nelle sua totalità, decidono di formare una commissione d’inchiesta costituita sia dai deputati che dai senatori (bicamerale). Le decisioni della commissione non hanno valore di sentenza, e si applicano a questioni di carattere politico più che giuridico. Art.83
Come ci dice
l’articolo 83 della costituzione, in Italia il presidente della repubblica
viene eletto dai membri del Parlamento. La nostra è quindi una repubblica
parlamentare. Molti altri paesi, come la Francia e gli Stati Uniti, sono invece
repubbliche a carattere presidenziale, dove il presidente è direttamente eletto
dal popolo. In
questo periodo è in corso una pressione, da parte del nostro governo, affinché
l’Italia si trasformi in una repubblica presidenziale. Questo non porterebbe
solo a un cambiamento dal punto di vista elettorale, ma anche riguardo alle
cariche e ai poteri conferiti allo stesso presidente della repubblica. Infatti,
adesso, le sue funzioni sono ora formali, come i rapporti con gli stati esteri e
altri compiti che sono strettamente legati alle decisioni del Parlamento. Personalmente
non ritengo giusto il cambiamento che l’attuale governo Berlusconi vorrebbe
attuare: infatti, il presidente della repubblica in Italia, ha sempre avuto la
caratteristica di dover essere il più neutrale possibile; con questo
cambiamento, secondo me, sarebbe inevitabile un suo schieramento politico e
potrebbe anche verificarsi un eccessivo accentramento di potere, per esempio se
all’attuale governo di destra si affiancasse un presidente della repubblica
dello stesso orientamento. Art.84 L’Articolo 84
asserisce che può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino. Ma
come si fa ad avere la cittadinanza italiana, e di conseguenza, a godere dei
diritti civili e politici? La cittadinanza italiana spetta in primo luogo ai
figli naturali o adottivi, di padre e di madre italiani (anche se nati
all’estero). In questo caso si è cittadini per diritto di sangue. Altri sono
cittadini italiani per diritto di suolo. L’Italia concede la cittadinanza
anche a chi nasce sul territorio italiano da genitori ignoti, o a chi nasce
entro i nostri confini da persone che non hanno alcuna cittadinanza (gli
apolidi), oppure da genitori che non trasmettono la loro cittadinanza ai figli
perché le leggi del loro stato non lo prevedono. Ma la cittadinanza non si
acquista solo al momento della nascita. Può diventare cittadino, infatti, anche
uno straniero che sposa un cittadino italiano. E possono acquistare la
cittadinanza, con decreto del Presidente della Repubblica, anche gli stranieri,
che risiedono da almeno 5 anni in Italia. In questo caso si parla di cittadini
“naturalizzati”. Inoltre,
per diventare Presidente della Repubblica, bisogna aver compiuto 50 anni. Io
credo che mettere un limite di età sia assurdo, soprattutto se alto come
questo. Capisco che per rivestire una carica importante come quella del
Presidente è necessaria molta esperienza, ma poi non ci si deve lamentare se la
nostra politica è vecchia, e c’è bisogno di menti fresche, di intelligenze
giovani, che invece scarseggiano. Molto importante è invece che l’ufficio di
Presidenza della Repubblica sia incompatibile con qualsiasi altra carica, perché
altrimenti si rischierebbe di concentrare troppo potere nelle mani di uno solo.
Per concludere penso che il ruolo di Presidente della Repubblica sia più
rappresentativo che realmente esecutivo. Art.86
Il Presidente della Repubblica in relazione al potere legislativo, giudiziario, ed esecutivo, svolge varie funzioni che nel caso non sia in grado di adempiere, sono svolte dal presidente del senato. Entro quindici giorni dalla fine del mandato il Presidente della Camera indice una nuova elezione. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Art.89 In
questo articolo è contenuta la differenza tra il nostro Presidente della
Repubblica e quello di altri stati come gli USA o la Francia: infatti il nostro
presidente non può prendere nessuna decisione legislativa o esecutiva senza
l’approvazione degli organi di governo. E’
quindi questo uno degli articoli della costituzione che stabilisce quanto sia
formale la carica di Presidente della Repubblica, che tuttavia continua ad avere
un ruolo morale e cioè il ruolo di simbolo dello stato italiano all’estero e
il ruolo di guida del popolo italiano. Questo
articolo è anche una tutela contro eventuali tentativi, da parte di un singolo,
di guidare da solo il timone dello stato. Si
può quindi affermare che al momento della sua stesura l’Assemblea Costituente
ha giustamente tenuto conto della passata esperienza fascista che aveva visto
alla guida dello stato un unico e poco intelligente uomo che aveva portato il
paese stesso alla rovina e alla crisi più profonda. Art.90
L’articolo
90 della nostra Costituzione stabilisce che “il Presidente della Repubblica
non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni
tranne che per Alto tradimento o per
Attentato alla Costituzione”; quando questo si verifica, il Capo dello Stato
è messo “in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri”. Questa
norma costituzionale da una parte mette in evidenza l’irresponsabilità del
Presidente della Repubblica a svolgere le proprie funzioni; dall’altra fissa
un’eccezione per i reati di Alto tradimento e Attentato alla Costituzione,
data la loro particolare gravità. Si
ritiene generalmente che si tratti di “reati propri” che possono essere
commessi solo da individui determinati: in questo caso il Capo dello Stato. Il
contenuto di questi reati non è chiaro, dal momento che l’articolo 90 non ne
fornisce alcuna descrizione. In
mancanza di una definizione, Alto tradimento e Attentato ala Costituzione
sembrano riferirsi a casi già considerati nella legislazione penale vigente, ad
esempio: attentati contro l’unità, l’integrità e l’indipendenza dello
Stato, attentati alla pace, infedeltà negli affari
riguardanti lo Stato, favoreggiamento del nemico e anche relazioni
illecite con lo straniero. Per
quanto riguarda il reato di Attentato alla Costituzione, esso ha un riscontro
preciso nel Codice Penale all’articolo 283, secondo il quale è punito con la
reclusione, per non meno di dodici anni, “chiunque commetta un fatto volto a
mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, con mezzi non
consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato”. Si
tratta quindi di reati che chiunque potrebbe commettere, ma che si considerano
peculiari se compiuti dal Capo dello Stato. Art.93
Entro
10 giorni dalla sua formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per
ottenere la fiducia di queste, votata per appello nominale. L’eventuale
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una delle
Camere, ma può essere dibattuta soltanto dopo 3 giorni dalla sua presentazione.
Nell’ultimo decennio, in Italia si sono svolte ben due votazioni di sfiducia
da parte delle due Camere: una nel 1994 sotto il Governo di Silvio Berlusconi,
l’altra nel 1996 sotto quello di Romano Prodi. Tuttavia
se entrambe o una delle Camere non vota per una proposta di Governo,
quest’ultimo non è comunque obbligato a dimettersi. Art.99
L’articolo
99 della nostra Costituzione, relativo ai gruppi ausiliari, si occupa del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il CNEL è un organo di
rappresentanza professionale che affianca con funzioni di consulenza il
Parlamento e il governo, studia l’andamento della congiuntura del mercato del
lavoro e della contrattazione. Il CNEL forma il gruppo degli organi ausiliari
dello Stato. Esso è un organo di rappresentanza professionale che affianca sia
il Parlamento che il Governo, intervenendo con le proprie decisioni ed opinioni
su problemi relativi al mondo del lavoro e all’economia, naturalmente ciò
avviene su richiesta delle Camere o del Governo. Esso si avvale di 111 membri,
oltre il presidente, e come afferma il primo comma dell’articolo 99, esso “è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive”: infatti ci sono 12 esperti in materie economico –
sociali e 99 rappresentanti delle categorie produttive (artigiani, industriali,
lavoratori). Quattro degli esperti sono nominati dal Governo; gli altri otto
sono di nomina del Presidente della Repubblica; invece, i rappresentanti delle
categorie sono designati dai rispettivi sindacati. Il
presidente di questo Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è
nominato dal Presidente della Repubblica su decisione del Consiglio dei
Ministri. Art.100
Il
Consiglio di Stato e’ stato istituito per la consulenza
giuridico-amministrativa e la tutela della giustizia nell’amministrazione
statale. Esamina tutte le
nuove disposizioni amministrative dello stato, affinché siano
corrispondenti alle disposizioni delle leggi da esso stesso emanate. Il
secondo comma fa riferimento alla Corte dei Conti che esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello successivo o
sulla gestione del bilancio delle stato anche per quanto riguarda gli enti cui
lo stato contribuisce in via ordinaria, esercita il controllo sulla gestione
finanziaria sempre secondo legge onde rispettare la correttezza del bilancio
statale. Oltre
al controlli di gestione finanziaria, l’importanza della corte dei conti si
esercita sulla tutela della legittimità degli atti del governo, riferendo dei
sui controlli direttamente alle camere sui risultati degli scontri. Nei confronti del
governo, sia i componenti del consiglio di stato, sia quelli della corte dei
conti sono indipendenti per garanzia di legge. Art.105
Il Consiglio Superiore della magistratura è l’organo della nostra Costituzione che serve a salvaguardarne l’indipendenza e dare la possibilità alla magistratura di provvedere al proprio governo oltre a trasferire e ad assumere i vari magistrati. Infatti la gestione della carriera e dello stato giuridico dei magistrati spetta al consiglio Superiore della magistratura così come a questo spetta stabilire le norme dell’assunzione, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei giudici nonché le adozioni di misure disciplinari nei confronti di quei magistrati che non hanno svolto il loro dovere. Il Consiglio Superiore della magistratura è formato da trentatré membri: il Presidente della Repubblica, il primo presidente e il Procuratore generale della corte di Cassazione, venti magistrati e infine dieci membri laici, e qui laici sta a significare eletti dal Parlamento. Tutti i membri elettivi sono in carica per quattro anni e spetta a loro eleggere il vicepresidente, il quale dirige il Consiglio. L’articolo 105 della costituzione sancisce i vari doveri che il Consiglio ha nei confronti dei magistrati. Art.112 L’articolo
112 della Costituzione italiana sancisce il ruolo svolto dal pubblico ministero.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, ovvero
deve dare l’avvio a un processo ogni qualvolta venga a conoscenza di
situazioni nelle quali ci sono gli estremi di un reato e di una responsabilità
penale. Inoltre deve sostenere la pubblica accusa e svolgere le indagini
preliminari, durante le quali manda un avviso di garanzia all’indiziato. Egli
con questo viene avvisato dei fatti che gli sono contestati e delle norme di
legge che sono state violate. Art.114 Nell’articolo
114 si afferma che la Repubblica italiana è divisa in Regioni attraverso le
quali si articola il potere locale. Le Regioni sono da considerarsi come enti
territoriali che godono di autonomia politica e organizzativa e che
rappresentano maggiormente gli interessi della collettività. In
Italia ci sono quindici Regioni a statuto ordinario disciplinate dalla
Costituzione e cinque Regioni (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta) a statuto speciale approvate con leggi
speciali. Art.119
Le
Regioni hanno una finanza, cioè il complesso delle entrate e delle uscite,
autonoma, nel rispetto delle modalità
e dei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica. Allo
Stato spetta di coordinare la finanza delle Regioni con quella dello Stato
stesso, delle Province e dei Comuni. Le
Regioni impongono ai cittadini tasse proprie e ricevono parti di tributi dello
Stato in rapporto a quanto necessitano per coprire le spese che devono sostenere
per le loro funzioni ed attività. Sono
previsti anche dei contributi speciali a quelle Regioni che hanno dei bisogni
particolari, come quelle che si trovano nel Mezzogiorno e nelle Isole. Le Regioni hanno propri beni (demanio) e un proprio patrimonio, costituito da beni e da denaro, secondo le modalità decise con legge dello Stato.Art.121
L’articolo
121 della nostra Costituzione riguarda l’organizzazione della regione. Esso
afferma che gli organi principali della Regione sono tre: il Consiglio, la
Giunta e il presidente di questa. Il
Consiglio regionale è l’organo più importante della Regione: esso esercita
la funzione legislativa e quella di approvazione degli atti amministrativi. È
costituito da un numero variabile di membri che va da trenta a ottanta a seconda
della popolazione ella Regione. Il
Consiglio viene eletto da tutti i cittadini di maggiore età, mediante suffragio
universale e diretto. Dura cinque anni, ma può essere sciolto prima dal
Presidente della Repubblica in casi molto gravi. La
Giunta regionale è un organo collegiale, composto da assessori: ha funzioni
esecutive e viene eletto direttamente dal Consiglio regionale. Esso
possiede anche una generale competenza amministrativa e ha potere di iniziativa
legislativa. Il
terzo organo della Regione è il Presidente della Giunta o Presidente della
Regione, che è un organo dalla doppia natura. Quale Presidente della Giunta
regionale, egli esercita tutti i poteri relativi alla funzione della Giunta
regionale e occupa un posto di maggior importanza rispetto agli altri membri
della Giunta. Quale Presidente della Regione, invece, è l’organo che
rappresenta la Regione, che firma gli atti regionali e infine dirige le funzioni
amministrative che lo Stato delega alla Regione. Il
Presidente della Regione viene eletto direttamente dai cittadini. Art.124
In questo articolo
viene definito il ruolo di colui che coordina e controlla le azioni di una
regione rispetto allo Stato: questo funzionario è il commissario del governo,
che deve risiedere nel capoluogo regionale, poiché è nel capoluogo che vengono
svolte le principali attività amministrative di una regione. Questo
articolo, inoltre, fa sì che l’Italia, pur essendo divisa in regioni non sia
uno stato federale, poiché i suoi metodi amministrativi devono sottostare a
canoni nazionali ben definiti, che non permettono loro di avere totale
autonomia. Art.134 L’assemblea
costituente ha voluto introdurre un organo dello Stato, cui spettasse il compito
specifico di salvaguardia della Costituzione. E’ comune insegnamento storico
che, se manca la volontà o la forza politica, ogni costituzione rischia di
essere inefficace. La Costituente, per quanto poteva, ha tuttavia cercato di
rendere più difficile una cosa del genere. E ciò in due modi: con il modello
di una costituzione rigida, la cui modifica richiede una procedura molto
complicata; con l’istituzione di un organo apposito il quale abbia il compito
pratico di rendere inoperante ogni norma che sia in contrasto con la
Costituzione. Questo organo è la Corte Costituzionale. L’errore che può
contenere una legge in vigore o anche una legge appena fatta è di
“illegittimità costituzionale”; e si può ricorrere alla corte
costituzionale in due modi: nel corso di un giudizio emerge la domanda se la
legge che si dovrebbe applicare non sia per caso “anticostituzionale”. In
questo caso viene sollevata una “eccezione”: il giudice trasmette gli atti
della Corte. Vi è anche la procedura dell’impugnazione diretta, che ha luogo
nel caso di una controversia di legittimità tra stato e regioni, oppure tra
regioni. La Corte Costituzionale ha anche una sua importantissima competenza
penale. E’ la corte che deve giudicare il Presidente della Repubblica, nel
caso che venga imputato di alto tradimento o attentato alla Costituzione. E’
naturalmente il parlamento che decide a maggioranza il rinvio a giudizio del
Presidente della Repubblica alla Corte Costituzionale. Art.138
La
Costituzione italiana è una Costituzione rigida, perché né il Parlamento, né
altri organi possono liberamente modificarla, come avveniva al tempo dello
Statuto albertino. Alcune parti di questa sono assolutamente immodificabili. Ad
esempio, come afferma l’articolo 139, la forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale. Allo stesso modo non può essere eliminato
il principio democratico, né possono essere soppresse le fondamentali libertà
dell’uomo. Tuttavia la Costituzione non è completamente immodificabile. Benché
essa contenga molte norme elastiche, così volute dai costituenti perché
l’interpretazione potesse adattarle alle trasformazioni della società, non si
escluse la possibilità di rivedere alcune norme o anche di introdurne di nuove,
qualora fosse stato opportuno. Le revisioni e le aggiunte alla Costituzione
devono essere fatte seguendo un particolare procedimento, descritto
nell’articolo 138, che porta alla approvazione di nuove leggi costituzionali. In questo modo la modifica o l’aggiunta di una legge costituzionale è molto difficile, ma assicura tutte le garanzie di riflessione necessarie ad evitare che determinate forze politiche possano prevaricare le altre. Si tratta dunque di una fondamentale garanzia della democrazia. |